Con la Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022 è stato introdotto lo stralcio delle cartelle e la nuova struttura della rottamazione.

Stralcio e rottamazione delle cartelle nella Legge di Bilancio

Con la Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022, son stati introdotti nuovi strumenti in materia tributaria. Questo al fine di sostenere i contribuenti che hanno riscontrato numerose difficoltà a seguito della pandemia e del rincaro dei prezzi. Tra queste troviamo lo stralcio delle cartelle e la nuova struttura della rottamazione.

Lo stralcio dei carichi

La legge di Bilancio ha previsto lo stralcio dei carichi per somme sino a mille euro, nella loro totalità o in forma parziale. Questo però varia a seconda che si tratti di crediti delle amministrazioni centrali oppure crediti di enti territoriali.

Lo stralcio delle cartelle fino a mille euro

Con la legge di Bilancio si è disposto lo stralcio dei debiti iscritti a ruolo (comma 222), alla data del 1 gennaio 2023, di importo residuo di mille euro. L’annullamento delle cartelle opera in maniera automatica in data del 31 marzo.

Lo stralcio riguarda tutti quei carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali e ha per oggetto le cartelle del valore di mille euro, comprensivo di:

  • Capitale
  • Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  • Sanzioni

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di notificazione delle singole cartelle, delle procedure esecutive e delle relative quote il rimborso viene effettuato attraverso dieci rate annuali, a partite dal 20 dicembre 2023, a carico del bilancio dello stato.

La nuova Legge di Bilancio precisa che fino al 31 marzo 2023 rimane sospesa la riscossione dei debiti qui indicati.

Lo stralcio parziale delle cartelle fino a mille euro

Per tutti quei crediti[1] vantati da enti differenti dalle amministrazioni centrali e previdenziali, l’annullamento automatico opera con riguardo limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e sanzioni.

Resta invece dovuto il capitale e le somme dovute per le procedure di notificazione delle cartelle e per le procedure esecutive.

I comuni, in quanto rientranti tra i soggetti destinatari della misura, possono decidere di non applicare tali disposizioni, attraverso un provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e dandone comunicazione all’ AdE-R, Agenzia delle Entrate-Riscossione. Qualora questi non adottino il provvedimento entro il termine previsto, lo stralcio parziale si considera applicato in automatico.

Anche nel caso di stralcio parziale, la Legge di Bilancio dispone la sospensione della riscossione dell’intero credito fino alla data del 31 marzo 2023.

I carichi esclusi dallo stralcio

La Legge di Bilancio 2023 individua dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione, che non sono oggetto, nella forma totale che in parziale, della misura di stralcio.

Questi carichi sono:

  • Gli aiuti dello di Stato, ritenuti illegittimi dall’Unione Europea,
  • Crediti derivanti da condanne a seguito di pronuncia della corte dei conti,
  • Debiti relativi a risorse proprie dell’Unione Europea[2],
  • Multe, ammende e sanzioni derivanti da provvedimenti e/o sentenze penali di condanna.

La nuova forma di rottamazione delle cartelle

La legge di bilancio oltre ad andare a prevedere la possibilità dello stralcio, parziale o totale, delle cartelle riforma anche la figura della rottamazione.

Si prevede che i debiti risultanti dai carichi, affidati agli agenti della riscossione, sorti tra il 1 gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, possano essere estinti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso per la notifica della cartella o per procedure esecutive[3].

Per quanto riguarda la tipologia di pagamento l’Agenzia prevede o la possibilità di un’unica soluzione, da attuare entro il 31 luglio 2023, oppure una forma rateale[4].

Il debitore che si vuole avvalere di tale misura deve attivarsi entro il 30 aprile 2023. Qualora vi siano in corso pendenze aventi come oggetto i suddetti carichi, il debitore per poter usufruire dello strumento deve rinunciare al giudizio tramite dichiarazione espressa all’Agenzia delle Entrate.

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[1] La tipologia di cartella risulta la medesima di quelle oggetto di stralcio prevista al comma 222 della Legge di Bilancio 2023.

[2] Nello specifico si tratta delle risorse “tradizionali”, che ricomprendono i dazi doganali, e le risorse basate sull’imposta sul valore aggiunto (IVA).

[3] Non si corrispondono le somme maturate a titolo di interessi e sanzioni.

[4] L’Agenzia ha previsto un numero massimo di 18 rate. Le prime due devono avere un importo pari al 10% della somma complessiva e devono rispettare i seguenti termini:

  • 31 luglio 2023 termine ultimo per la prima rata,
  • 30 novembre 2023 termine ultimo seconda rata,
  • Le restanti rate scadono nei termini del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

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