Proseguiamo con l’illustrazione dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus, occupandoci della seconda macroarea delle specifiche fornite con la circolare del 6 novembre di cui vi avevamo parlato qui.
Sappiamo che le agevolazioni previste dal decreto rilancio interessano anche gli interventi eseguiti sulle parti comuni di un condominio.
Il suddetto decreto ha previsto che per le deliberazioni dell’assemblea condominiale aventi ad oggetto l’approvazione di interventi agevolabili ai fini del superbonus 110% è sufficiente la maggioranza semplice intesa quale maggioranza relativa degli intervenuti, i quali devono rappresentare almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Tale procedura semplificata, che in materia condominiale permette quindi di raggiungere più agevolmente una delibera favorevole all’esecuzione di tali interventi, è stata estesa anche alle assemblee che deliberino circa l’adesione alla cessione del credito o all’opzione per lo sconto in fattura, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, e la richiesta di eventuali finanziamenti finalizzati all’esecuzione dei lavori.
Quindi, è sufficiente che la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, senza necessità di quorum deliberativi, voti a favore delle predette istanze affinché queste possano ritenersi approvate, sempre che coloro che hanno espresso il loro voto favorevole rappresentino con i loro millesimi di proprietà almeno un terzo del valore dell’edificio.
Nell’ipotesi in cui l’assemblea non dovesse invece deliberare favorevolmente, il singolo condomino è comunque legittimato autonomamente a optare per la cessione del credito, mentre più difficile risulta ottenere uno sconto in fattura per la propria singola quota anche se ciò risulta comunque astrattamente possibile.
Inoltre, risulta semplificata la presentazione dei titoli abilitativi necessari per l’esecuzione dei suddetti interventi sulle parti comuni degli edifici. In particolare, le asseverazioni ei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello Sportello Unico dell’edilizia devono riferirsi esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.
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