SUPERBONUS 110 % – Ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Torniamo a parlare di Superbonus.

È infatti del 06 novembre 2020 la circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce alcuni punti oscuri in materia di interventi c.d. “trainanti” e “trainati” (per la cui definizione rimandiamo alla nostra precedente newsletter, che potete leggere qui).

In particolare, l’Agenzia si è soffermata su tre macro argomenti per le proprie precisazioni, ovverosia:

  • Ulteriore e più specifica definizione di accesso autonomo dall’esterno per le unità immobiliari interessate dagli interventi;
  • Lavori sulle parti comuni condominiali;
  • Immobili in Comuni interessati da eventi sismici.

Vediamo nello specifico i chiarimenti.

Unità immobiliari residenziali

Il D.L. 34/2020 ha previsto che gli interventi trainanti e trainati possono essere realizzati, tra gli altri, su edifici residenziali funzionalmente indipendenti, e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situati all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. 

Per specificare meglio cosa debba intendersi con accesso autonomo, l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato, con il decreto attuativo D.M. del 06 agosto 2020, che si deve trattare di un accesso chiuso da cancello o portone di ingresso, che consenta di entrare dal cortile o dal giardino di proprietà esclusiva ovvero dalla strada, senza specificarne la natura pubblica, ma comunque richiedendo che l’accesso non fosse di proprietà comune o utilizzato da altre unità immobiliari.

Successivamente, la L.126/2020 ha specificato che per accesso autonomo dall’esterno deve intendersi un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva, andando quindi a ricomprendere nell’alveo degli edifici su cui possono svolgersi gli interventi anche le unità immobiliari a cui si accede da strade, cortili o giardini di proprietà condominiale o in comproprietà con terzi.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la predetta circolare ha specificato che sono da ricomprendersi anche le unità immobiliari alle quali si accede tramite “una strada privata e/o in multiproprietà, o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada”.

In conclusione, quindi, possono accedere al Superbonus coloro che vogliano eseguire i lavori ammessi dalla normativa in materia e che insistano su immobili con accesso da strada, cortile o giardino che risultino di proprietà pubblica ovvero di proprietà privata, senza che rilevi l’eventuale comproprietà con un terzo o la comproprietà condominiale.

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