TEG – DIFENDERSI DALL’USURA E RECUPERARE GLI INTERESSI

La verifica della regolarità dei contratti di mutuo o di finanziamento sottoscritti dai clienti è un argomento di estrema attualità.

È possibile giungere ad ottenere la nullità del contratto e recuperare gli interessi corrisposti, allorché sia stato superato il tasso soglia di usura.

Alla luce della recente sentenza n. 23250 emanata in data 5 febbraio 2020 dal Tribunale di Bari, ai fini della determinazione del TEG, devono prendersi in considerazione tutti i costi del finanziamento, anche quelli solamente potenziali, concludendo che, nel caso di superamento del tasso soglia che determina l’usura, ai sensi dell’art. 1815 co.2 c.c., le clausole con le quali sono stati convenuti gli interessi siano nulle e non siano dovuti interessi di qualunque natura.

Con “TEG” è indicato il Tasso Effettivo Globale inerente al rapporto. Il suo calcolo consente di accertare che il costo delle operazioni di credito praticate dalle banche o dagli intermediatori finanziari non presentino carattere usurario. Attraverso il TEG si stabilisce il tasso massimo di interesse che non può essere oltrepassato da chi concede un prestito. È regolato secondo le disposizioni della legge n. 108 del 1996: una normativa che agisce proprio contro l’usura.

Il TEG viene segnalato su base annuale alla Banca d’Italia, per determinare le soglie oltre le quali si andrebbe a cadere nel reato di usura. Per il suo calcolo si devono considerare tutti i TEG segnalati dagli intermediari. In questo modo si arriva a determinare il tasso effettivo globale medio. Questo valore viene aumentato della metà e costituisce la soglia di usura, che non deve essere oltrepassata quando si concede un finanziamento.

La giurisprudenza cui aderisce la sentenza in esame (Tra le altre Cass. nn. 602 e 603 del 2013, n. 350/2013) afferma che sono soggetti alla verifica del rispetto delle soglie di usura non soltanto gli interessi corrispettivi ma anche quelli di mora. Inoltre, ai fini della determinazione del Tasso Effettivo Globale inerente al rapporto, devono prendersi in considerazione tutti i costi del finanziamento, anche quelli solamente potenziali, tra cui le spese di istruttoria, la commissione o penale di risoluzione anticipata e i contratti assicurativi direttamente collegati al finanziamento.

Nella sentenza si legge che, una volta valutata la ricostruzione del tasso extra-soglia pattuito, l’art. 1815 co.2 c.c. sancisce la nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti gli interessi, ovvero la gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court, di qualunque natura essi siano, secondo quanto può evincersi sul piano normativo anche dall’art. 1, co. 1, d. l. n. 394/2000, convertito nella legge n. 24/2001, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., ove si dispone che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

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