Transazione Fiscale: Nuove Direttive in Tema di Valutazione delle Proposte di Trattamento del Credito Tributario Secondo la Circolare 34/E del 29 Dicembre 2020.

A chiusura dell’anno 2020 l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E consultabile qui, ha formulato dei chiarimenti in materia di transazione fiscale, intendendosi per tale la proposta di trattamento del credito tributario presentata da un’impresa a fronte del particolare momento di emergenza mondiale conseguente all’epidemia da COVID-19.

I chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotte dall’art. 3, comma 1-bis, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159.

La modifica ha apportato cambiamenti all’art. 180, comma 4, L.F. e all’art. 182 bis L.F., prevedendo che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto od adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria quando ritenga, anche in base alle risultanze del professionista attestatore, che la proposta dell’imprenditore sia migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato un prospetto riepilogativo ed esplicativo in materia di transazione fiscale, includendo altresì specifiche relative ai rapporti con i rappresentanti dell’imprenditore in stato di crisi e con il commissario giudiziale, inquadrando la normativa relativa alla transazione fiscale, al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti, e infine analizzando la figura del professionista attestatore, senza dimenticare di toccare i temi di finanza esterna e creditori strategici.

In primis, la circolare si sofferma sulla definizione della transazione fiscale, istituto regolato dall’art. 182 ter L.F. il quale rappresenta una particolare procedura tra Fisco e contribuente a fini appunto transattivi all’interno dell’alveo del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 160, art. 182 bis e ss. L.F.).

Questa procedura permette al contribuente di accedere ad un pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario, sia esso privilegiato che chirografario.

Tale peculiare forma di transazione fiscale permette quindi di raggiungere uno scopo rilevante: soddisfare l’interesse erariale al versamento di quanto dovuto e al contempo salvaguardare la sopravvivenza delle aziende e delle società e di riflesso dell’economia, che non risente di una contrazione dei livelli occupazionali.

Fondamentale, come premesso, è l’analisi della figura del professionista attestatore da parte della circolare summenzionata.

Egli ha in particolare la funzione di attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo proposto all’Erario, svolgendo altresì da garante a favore dei terzi e dei creditori che hanno un quadro completo della situazione che si verrà a delineare a seguito della sigla del patto.

Infatti, la relazione di attestazione che il professionista deve elaborare ha come scopo quello di rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore, valorizzando un piano di rientro volto a risanare dell’impresa e ripianare la situazione debitoria.

Gli articoli  180 e 182 bis L.F. prevedono che la relazione di attestazione può essere il fondamento del  Tribunale ai fini dell’omologa del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche ove manchi, rispettivamente, il voto o dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate ha sopperito al vuoto normativo in merito ad un nucleo minimo di informazioni che la relazione deve contenere, prevedendo che esso sia comunque coerente e possa fondare la decisione del Tribunale in senso affermativo all’accordo, ove siano presenti i rilievi riconsucibili alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità tecnico-finanziaria del piano.

Un aspetto che può pesare è la presenza di presidi finalizzati al controllo interno ed all’individuazione dei principali rischi aziendali (c.d. control risk, ineherent risk, detection risk).

Inoltre, il professionista dovrà verificare il rispetto di alcune asserzioni, quali ad esempio la corrispondenza tra le operazioni dichiarate abbiano avuto luogo nel periodo indicato, ovverosia verificare la veridicità dei dati accolti nel piano e di quelli contenuti nella documentazione allegata allo stesso, oltre gli elementi necessari alla sua predisposizione.

Con riferimento alla fattibilità tecnico-finanziaria del piano, la circolare precisa che l’attività di controllo deve innanzitutto partire dalla diagnosi delle cause che hanno portato ala crisi di impresa.

Sulla base di quanto contenuto nel piano, l’attestatore è chiamato ad accertare che i fattori di criticità siano stati puntualmente individuati e che, data la loro struttura ed intensità, sia possibile superarli.

La relazione di attestazione deve quindi contenere l’indicazione degli strumenti diagnostici utilizzati, la specificazione della completezza del quadro informativo messo a disposizione dal professionista l’esposizione dei risultati cui è pervenuto l’attestatore.

Per quanto concerne la fattibilità del piano, la circolare ritiene molto importante che dalla relazione emergano le specifiche analisi condotte dal professionista sulle principali ipotesi che il management pone a fondamento della strategia di risanamento.

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