Con l’aumento dell’ E-Commerce, è sempre più diffuso per il Consumatore il rischio di truffe e raggiri online.
Caso di truffe online
Un soggetto era interessato all’annuncio pubblicitario su un sito Internet, relativo alla messa in vendita di un drone.
Atteso quanto sopra, l’acquirente prendeva contatti con il venditore.
Successivamente, i due si accordavano sul prezzo, sulle modalità di pagamento e sulla consegna della merce.
Ed invero, prima di eseguire il bonifico, il compratore chiedeva e otteneva dal venditore, la fotocopia della carta d’identità e un selfie che ritraeva il medesimo con il proprio documento identificativo.
In questo modo, il compratore aveva la reale coincidenza di identità tra il venditore e l’intestatario del conto corrente su cui sarebbe stato, da lì a poco, accreditato l’importo concordato.
Risulta chiaro che agli occhi del compratore, tutto ciò, deponevano a favore dell’affidabilità del venditore online.
Tuttavia, il venditore non faceva pervenire il bene al domicilio del consumatore e anzi cessava di rispondere alle richieste della vittima.
Sul reato di truffa: “Artifizi o raggiri” secondo lo schema della fattispecie di truffa
Ebbene, la vendita online, è fondata sull’affidamento del compratore nella serietà dell’offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale Internet.
Ne deriva che, l’acquirente non può vedere la merce e quindi si affida integralmente alle indicazioni del venditore.
In particolare, il compratore si affida agli avvisi che vengono pubblicizzati dal venditore quali ad esempio, la qualità del prodotto e il prezzo di vendita.
La successiva mancata consegna della merce pattuita, in assenza di restituzione del prezzo già corrisposto dal compratore, integra gli estremi reato di truffa[1].
Difatti, gli artifici e raggiri previsti per la sussistenza del reato di truffa, vanno individuati nel caso di specie:
– nella registrazione presso un portale di vendita online;
-nelle pubblicazioni dell’annuncio;
– nella descrizione del bene; e
– nella specificazione del prezzo.
Tutti fattori idonei a carpire la buona fede dell’acquirente e quindi a trarre in inganno il medesimo.
Conclusioni – Corte di Cassazione, sezione II penale n. 23323 del 2022
Per le considerazioni esposte, dunque, in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione contrattuale, con condotte artificiose, integra l’elemento degli artifici e raggiri previsti dall’articolo 640 c.p.
In questo senso, si è pronunciato, il Tribunale di Ferrara, sentenza del 9 maggio 2022 n. 142 dimostrando di dare seguito alle indicazioni della recente sentenza delle Corte di Cassazione sezione II penale n. 23323 del 2022.
Vi sono rimedi ben precisi per evitare le truffe online.
Il Nostro Studio Vi saprà supportare in tematiche di questo genere trovando rimedi opportuni dal momento che assiste da anni consumatori che si trovano in questa spiacevole situazione.
Autore: Dottor Fabio Zanoni.
Per quel che qui interessa, ci si permette di ricordare, gli elementi costitutivi del reato di Truffa:
1.oltre agli artifici (intesi quali camuffamento della realtà esterna);
2.o ai raggiri (quale subdolo avvolgimento dell’altrui psiche);
3.ulteriori elementi costitutivi del reato di truffa sono l’induzione in errore della vittima;
4. il compimento – da parte di quest’ultima – di un atto di disposizione patrimoniale (elemento sottointeso della fattispecie);
5. il profitto per l’agente; ed
6. il danno per la vittima.
(v. per tutti Demuro, sub art. 640 c.p., in Dolcini, Gatta (a cura di), Codice penale commentato, 5° ed., 2021, tomo III, p. 2603).